Obiettivo della Civica Galleria: La Scuola

Il Blog ha assunto nel tempo due funzioni. La prima è quella di essere espressione del Figurino Storico.
In un mondo globalizzato, lo studio della storia è sempre più indipendente pr capire le origini delle civiltà e questo è il nostro obiettivo primario
Con la denominazione "Civica Galleria del Figurino Storico" si vuole appunto sottolineare la creazione di un vero centro museale, l'unico nelle marche, sulla base di un progetto condiviso tra l'Assessorato alla Cultura del Museo di Osimo, la Società Parko spa che gestisce il trasporto pubblico locale e l'associazione Tavola Rotonda, impostato sullo stile dei grandi musei come lo Stibbert di Firenze e quello di Calenzano dove il figurino storico viene utilizzato come strumento didattico e invito allo studio della storia.
Gli obiettivi della Civica Raccolta osimana sono i medesimi, ma una attenzione particolare è rivolta alle scuole, sopratutto elementari e medie, dove lo studio dei questa materia da parte dei bambini avviene spesso in modo mnemonico; ebbene l'utilizzo del figurino storico vuole essere uno strumento didattico integrativo del libro di scuola ed il nostro locale diventare una sorta di aula didattica dove i bambini si possono appassionare a questa disciplina

La Seconda è quella di divenire lo spazio esterno del CESVAM - Centro Studi sul valore Militare dell'Istituto del Nastro Azzurro come spazio per approfondire, oltre che i temi della Uniformologia, anche quelli concernenti le scienze ausiliari della Storia, quali, oltre la Uniformologia, anche la Vessillologia, ovvero lo studio delle Bandiere, l'Araldica, i Mezzi e gli equipaggiamenti, ed il Collezionismo militare in genere ( cartoline, ecc.)

domenica 9 marzo 2025

ANNESSO BOLLETTINO NOTIZIE ALBO D'ORO n. 2 FEBBRAIO 2025

 

ANNESSO

A: BOLLETTINO NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE

Situazione bimestrale dello stato di sviluppo, approntamento e finalizzazione de:

ALBO D’ORO NAZIONALE DEI DECORATI ITALIANI E STRANIERI DAL 1793 AD OGGI

Email: albodoro@istitutonastroazzurro.org

 Indirizzo: Canale YOU TUBE: ISTITUTO NASTRO AZZURRO. CESVAM

ANNO III, N. 2, Febbraio 2025, 1  Marzo 2025

 

 III/2/451. La decodificazione di questi numeri è la seguente: III anno di edizione dell’annesso, 2 il mese di edizione di INFOCESVAM – ANNESSO ALBO D’ORO, 451, il numero della comunicazione dal numero 1 ad oggi, riferita ad ogni Federazione/Provincia citata o altra notizia. Il presente Bollettino svolge anche la funzione di informazione “erga omnes” dello stato, sviluppo e realizzazione del ALBO D’ORO NAZIONALE DEI DECORATI ITALIANI E STRANIERI DAL 1793 AD OGGI”. Dal mese di aprile 2024 riporta anche indicazioni e notizie su tutti i materiali editi dall’Istituto del Nastro Azzurro. Questo ANNESSO trova come naturale complemento la piattaforma www.cesvam.org. Dal 1 gennaio 2025 anche come report dei video pubblicati sul Canale You Tube dell’Istituto Nastro Azzurro - CESVAM

III/2/452 – Provincia di Fermo. È confermata la notizia che la nuova provincia delle Marche non ha alcun albo d’oro dei Decorati al Valor Militare.

III/2/453 – Provincia di Sondrio. Affidato nel mese scorso a Luigi Marsibilio l’inserimento dati di questa Provincia, alla data odierna sono stati inseriti il 20% dei Decorati della Provincia

III/2/454 – Cruscotto inserimento dati – Home Page Variazione. 1. Albo d’Oro dei Decorati al Valor Militare Italiani e Stranieri dal 1792 ad oggi. Aggiornamento: Albo d’Oro Decorati Italiani e Stranieri dal 1792 ad oggi

III/2/455 – Provincia di Pordenone. Utente Monica Apostoli. Sono stati inseriti tutti i Decorati. Mancano circa 300 motivazioni annesse.

III/2/456 – Provincia di Ascoli Piceno. Utente Claudio Fiori. La ricerca delle fonti procede. L’inserimento dei dati sulla base della fonte in uso è del 20%

III/2/457 -  Provincia di Treviso. L ‘Utente Laura Monteverde ha iniziato inserimento dei Decorati. Fonte definita “Provincia del Piave

III/2/458 - Cruscotto inserimento dati – Home Page Variazione. 1 Decorazioni Individuali. Aggiunta: Assegnazione Decorazione al Valore di Forza Armata

III/2/459 - Provincia di Frosinone. L’Utente Roberta Bottoni ha inserito il 20% dei Decorati

III/2/460 – Aldo Belvederesi, in accordo con Claudio Fiori, è entrato come utente per la Provincia di Fermo e per la Provincia di Ascoli Piceno

III/2/461 - Cruscotto inserimento dati – Home Page Variazione 1. Decorazioni Collettive. Aggiunta: Assegnazione Decorazioni di Valore di Forza Armata.

III/2/462 - Il Blog di riferimento per l’Albo d’Oro continua ad essere associazionismomilitare.blogspot.com aggiornato alla data odierna

III/2/463 Provincia di Roma. L’Utente Laura Tomasini ha inserito il 25% dei Decorati di detta Provincia

III/2/464 - Cruscotto inserimento dati – Home Page Informazioni. Variazione. 1 Guida all’inserimento. Inserito il blog di riferimento: www.associazionismomilitare.blogspot.com

III/2/465 - Utente Carlo Maria Magnani. Alla data odierna risulta aver inserito 8466 (precedente 8266) Decorati

III/2/466 - Sito Albo d’Oro. Home Page. Attivazione nel mese di marzo del comparto Guida all’Albo d’oro Nazionale Decorati al Valor Militare. (Roberto Orioli)

III/2/467 - Alla data odierna sono stati inseriti Decorati per un totale di 43182 unità.

III/2/468 - Nel mese di febbraio le sessioni di lavoro per aggiornamento dell’Albo d’Oro sono state quattro (venerdì 14, martedì 18, venerdì 21 Lunedi 24). La stessa cadenza si pensa di tenerla nel mese di marzo 2025.

III/2/469 - Cruscotto inserimento dati – Home Page Informazioni. Variazione. 1 QUADERNI ON LINE. Inserito il blog di riferimento: www.valoremilitare.blogspot.com

III/2/470 - La Direttrice della Biblioteca di Ancona anche a gennaio 2025 ha comunicato che non è possibile accedere al Fondo Santini per avere documentazione sul Valore Militare di Ancona. Nel mese di marzo si procederà all’inserimento dei Dati in possesso (Testo Valore Anconetano)

III/2/471 - Cruscotto inserimento dati – Home Page Informazioni. Variazione Pubblicazioni Inserito il blog di riferimento: www.storiainlaboratorio.blogspot.

III/2/472 - Sito Albo d’Oro. Home Page. Attivazione nel mese di marzo del comparto Guida all’Albo d’Oro Nazionale Decorati al Valore di Forza Armata. (Roberto Orioli)

III/2/473 - Utente Roberta Bottoni. Alla data odierna sono stati inseriti 5050 (precedente 4027) Decorati relativi alle varie provincie, tra cui Vicenza e Frosinone

III/2/474 - Cruscotto inserimento dati – Home Page. Visualizzazione Variazione. Inserito il CANALE YOU TUBE - Per accedere voce ISTITUTO NASTRO AZZURRO CESVAM.

giovedì 20 febbraio 2025

Significato ed Essenza dell'Emblema Araldico dell'Istituto del nastro Azzurro

 

SIGNIGICATO ED ESSENZA DELL’EMBLEA ARALDICO DELL’ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO

 

Massimo Coltrinari

All’indomani della conclusione del nostro processo unitario, con la vittoria nella Grande Guerra, si sentì la necessità di un ‘ulteriore presenza dello Stato, espressione della Nazione Italiana, nella società civile nei più variegati campi, soprattutto quello economico, industriale, sociale. Da questa necessità l’intervento dello Stato si è manifestato attraverso la costituzione di “Istituti” che accogliessero le migliori energie e le personalità di spicco affinche, in parallelo con l’organizzazione statuale, raggiungessero determinati obiettivi, fondamentali per il progresso della Nazione.

 E’ il prosieguo del progresso unitario che si attua in modo particolare. Sono così creati, L’Istituto Nazionale della Ricostruzione Industriale (I.R.I), L’Istituto Nazionale della Vasca Navale, L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), L’Istituto di Storia del Risorgimento, L’Istituto delle Guardie d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, L’Istituto Nazionale per il Medio ed Estremo Oriente (ISMEO), Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti decorati al Valore Militare. Dal Nome di questi Istituti si evince la finalità per cui sono stati costituiti.

L’idea ispiratrice della costituzione dell’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valore Militare  è quella napoleonica della Legion d’Onore, che voleva raccogliere attorno alla bandiera tricolore francese il meglio dei Cittadini, in sostituzione della aristocrazia nobiliare medioevale e  dell’Ancien Regime spazzata via dai principi di uguaglianza e fratellanza della Rivoluzione Francese. L’Istituto del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al Valor Militare nasce quindi come una Elite, in cui criterio base è la dimostrazione sul campo del Valore Militare, la cui azione è incardinata sul quello che si intendeva e si intende come Codice d’Onore. Nei primi decenni i criteri di ammissione furono rigidi: non solo si doveva essere decorati, ma la decorazione doveva essere conseguita in presenza del nemico. Fino allo scoppio della seconda guerra mondiale, con criteri via via meno rigidi, non si ammettevano soci le cui motivazioni di concessione della Medaglia al Valore militare erano per altri fatti, quali l’ordine pubblico, l’ardimento, e aspetti sociali.

 

Per sottolineare tutto questo è dare ulteriore spessore a questa impostazione dell’Istituto del Nastro si credette opportuno dare manifesta immagine del Valore Militare, creando di fatto una “nobiltà” basata sul Codice d’Onore, e sui valori fondanti l’Istituto, con un riconoscimento ufficiale.

Vittorio Emanuele III  con Regio decreto, quindi,  dispose che i Soci dell’Istituto  del Nastro Azzurro  possano fregiarsi del diritto di far uso di un emblema araldico sulla base delle decorazione ricevuta. In sostanza questo riconoscimento vuole dare un riconoscimento ufficiale di Nobiltà all’atto di Valore compiuto

Con Regi Decreti 7 ottobre 1926, 17 novembre 1927 e 19 dicembre 1935, con cui si conferiva l’Emblema Araldico ai Soci dell’Istituto decorati di Croce di Guerra al Valore Militare,  è stato concesso all’Istituto  ed ai  suoi  Soci  l’uso  di  un  Emblema  Araldico    concessione confermata in epoca repubblicana  in  approvazione  dello  Statuto  dell’Istituto,  con  D.P.R.  del  10.1.1966,  n.158

Viene rilasciato dalla Presidenza Nazionale ai  Soci  che  ne  fanno  domanda tramite le rispettive Sezioni e Federazioni, dietro versamento dell’importo previsto.

L’Emblema Araldico alla Memoria viene rilasciato a titolo gratuito, su domanda del congiunto più vicino o della Federazione competente, alla memoria dei decorati Caduti   sul Campo o morti in seguito a ferite o invalidità contratte in guerra o in missioni per il   mantenimento della pace. Ai Soci d’Onore l’Emblema Araldico viene rilasciato a titolo gratuito.

L’Emblema deve essere autenticato con l’apposizione del timbro a secco.

IL  distintivo dell’Istituto da portarsi all’occhiello della giacca è costituito: – per  i  Soci  Ordinari  dallo  scudo  dell’Emblema  Araldico con  riportati  i  simboli    delle decorazioni di cui il Socio o il congiunto del Socio è insignito; – per i Soci Sostenitori da uno spillo  con Emblema Araldico generico  .

Oggi  la concessione dell’Emblema Araldico ha assunto un ulteriore significato: quello di ricordare ai posteri, ed ai congiunti le gesta e la figura del loro parente, al fine di mantenere vivo nella società, attraverso il passaggio generazionale, il ricordo e le gesta di chi ha dato “di più” alla Patria. E’ quindi un veicolo fondamentale della missione dell’Istituto nella società civile, sempre basato su quel novero di regole non scritte ma basilari per un vivere sereno e collettivo che è il Codice d’Onore.

 

 


lunedì 10 febbraio 2025

Save The Date 1 Marzo 2025

 

Save the Date. 1 MARZO 2025 ore 9,30 POTENZA PICENA

La Federazione Regionale delle Marche dell’Istituto del Nastro Azzurro promuove il conferimento dell'Emblema Araldico, su proposta della Federazione Provinciale di Ancona, alla Sig.ra Giovanna Paolone Piermanni, consorte della MOVM Sergio Piermanni 1941. con la collaborazione del Municipio di Picena Picena  e con il Patrocinio  della Commissione per la Pari Opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, su una idea progettuale del CESVAM- Centro Studi sul Valore Militare.

Info: federazione.marche@istitutonastroazzurro.org

venerdì 31 gennaio 2025

ANNESSO BOLLETTINO NOTIZIE ALBO DORO DEI DECORATI ITALIANI E STRANIERI DAL 1793 AD OGGI ANNO III N.1 GENNAIO 2025

 

INFOCESVAM

BOLLETTINO NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE

centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org

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ANNO XII, 57/58 N. 6, Novembre – Dicembre  2024, 1 Gennaio 2025

ANNESSO

A: BOLLETTINO NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE

Situazione bimestrale dello stato di sviluppo, approntamento e finalizzazione de:

ALBO D’ORO NAZIONALE DEI DECORATI ITALIANI E STRANIERI DAL 1793 AD OGGI

Email: albodoro@istitutonastroazzurro.org

 Indirizzo: Canale YOU TUBE: ISTITUTO NASTRO AZZURRO. CESVAM

ANNO III, N. 1, Gennaio 2025, 1  Febbraio 2025

 

 III/1/426. La decodificazione di questi numeri è la seguente: III anno di edizione dell’annesso, 1 il mese di edizione di INFOCESVAM – ANNESSO ALBO D’ORO, 401, il numero della comunicazione dal numero 1 ad oggi, riferita ad ogni Federazione/Provincia citata o altra notizia. Il presente Bollettino svolge anche la funzione di informazione “erga omnes” dello stato, sviluppo e realizzazione del ALBO D’ORO NAZIONALE DEI DECORATI ITALIANI E STRANIERI DAL 1793 AD OGGI”. Dal mese di aprile 2024 riporta anche indicazioni e notizie su tutti i materiali editi dall’Istituto del Nastro Azzurro. Questo ANNESSO trova come naturale complemento la piattaforma www.cesvam.org. Dal 1 gennaio 2025 anche come report dei video pubblicati sul Canale You Tube dell’Istituto Nastro Azzurro - CESVAM

III/1/426 - Utente Carlo Maria Magnani. Alla data odierna risulta aver inserito 8266 Decorati

III/1/427 – Luigi Marsibilio. Provincia di Sondrio. Albo d’Oro della Provincia di Sondrio. Inizio alla data odierna

III/1/428 - Utente Monica Apostoli. Alla data odierna risulta aver inserito 1107 Decorati. Provincia di Pordenone. Lavoro all’80%

III/1/429 -  Provincia di Genova. Esiste la possibilità di un nuovo Utente che inserisca i dati della Provincia. In Coordinamento con altri Utenti della Regione, Manuel Vignola e Nicolò Paganelli.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

III/1/430 – Guida Generale. La Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Questo Corpo Disciolto il 6 Dicembre 1943 aveva le Milizie di Specialità che erano: Confinaria, Ferroviaria, Universitaria, Stradale, Postelegrafonica, Artiglieria da Costa, Artiglieria Contraerea.

III/1/431 – Utente Vincenzo Santoro. Alla Data odierna sono stati inseriti 2556 Decorati della provincia di Catanzaro.

III/1/432 – Provincia di Como, Alla data odierna non si hanno notizie della esistenza di un Albo d’Oro della Provincia.

III/1/433 - Utente Roberta Bottoni. Alla data odierna sono stati inseriti 4027 Decorati relativi alle varie provincie, tra cui Vicenza e Frosinone.

III/1/434 – Corpo Disciolti. Corpo Forestale dello Stato. Esiste dal 15 ottobre 1822 (Regie Patenti del Re Carlo Felice al Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.17, quando transita nell’Arma dei Carabinieri

III/1/435 – Provincia di Aosta. Si conferma che la Provincia di Aosta non ha un albo d’oro di pertinenza. Tutti i Decorati sono stati ineriti negli albi d’oro della provincia di Torino.

III/1/436 – Utente Davide Truscello. Alla data odierna sono stati inseriti 3138 Decorati della provincia di Messina.

III/1/437 – Provincia di Sondrio. Nel marzo 2023 affidato ad un utente che non ha proceduto all’inserimento di alcun dato. In data odierna affidato ad altro Utente per inserimento dei Dati Individuali

III/1/438 – Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. Per la Mobilitazione per la Guerra in Africa Orientale ha usato il seguente criterio: ai reparti mobilitati si da lo stesso numero dei reparti di mobilitazione aumentati di 100. Esempio: la Legione di Bergamo 14°, diede vita alla 114m Legione  oer l’esigenza A.O.

III/1/439 Utente Alessia Biasiolo- Alla data odierna sono stati inseriti 3019 Decorati relativi alla Provincia di Brescia.

III/1/440 – Provincia di Catania. Sono Stati inseriti i decorati del Albo d’Oro “Gli Azzurri dell’Etna”.

III/1/441 -  Corpo Veterinario Militare. Istituito con R. D. il 27 Giugno 1861Fonte: Del Giudice V. Silvestri A., Il Corpo veterinario militare. Storia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

III/1/444 - La Direttrice della Biblioteca di Ancona anche a Gennaio 2025 ha comunicato che non è possibile accedere al Fondo Santini per avere documentazione sul Valore Militare di Ancona

III/1/445- Provincia di Cremona. Sono Stato ineriti tutti i Decorati della provincia sulla base della Fonte “ I Decorati della Provincia di Cremona”

III/1/446 - Sito Albo d’Oro. Home Page. Storia del Valore Militare. A Gennaio 2025 sono iniziati gli inserimenti relativo dedicati ai congressi di Sassari, Torino, Siena, oltre a note riguardanti il 50° Anniversario della Fondazione dell’Istituto  del 1973 a Roma

III/1/447 – Utente Laura Monteverde. Alla data odierna sono stati inseriti 4461 Decorati.

III/1/448 - Il Blog di riferimento per l’Albo d’Oro continua ad essere associazionismomilitare.blogspot.com aggiornato alla data odierna

III/1/449 - Utente Mastrantonio Chiara. Alla data odierna risulta aver inserito 1899 Decorati.

III/1/450 - Prossimo INFOCESVAM – ANNESSO PER ALBO D’ORO sarà pubblicato il 1 MARZO 2025.  Precedenti numeri di Infocesvam (dal gennaio 2023) ANNESSO  sono,  pubblicati su www.cesvam.org e sul sito dell’Istituto del Nastro Azzurro/ comparto CESVAM e sui blog: www.associazionismomilitare e su www.valoremilitare.org. Dal gennaio 2024 L’ANNESSO al Bollettino Infocesvam ha cadenza mensile ed uscirà in modo autonomo.

domenica 19 gennaio 2025

INFOCESVAM N. 6 Novembre Dicembre 2024

 


INFOCESVAM

BOLLETTINO NOTIZIE DEL CENTRO STUDI SUL VALORE MILITARE

centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org

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ANNO XI, 59/60, N. 6, Novembre - Dicembre 2024, 1 gennaio 2025

XI/6/926 La decodificazione di questi numeri è la seguente: XI anno di edizione, 6 il bimestre di edizione di INFOCESVAM, 926 il numero della comunicazione dal numero 1 ad oggi. Il presente Bollettino svolge anche la funzione di informazione “erga omnes” dello stato, sviluppo e realizzazione dei Progetti dell’Istituto del Nastro Azzurro. Inoltre dal gennaio 2023 ha assunto anche la funzione di aggiornamento delle attività di implementazione dell’Archivio Digitale Albo d’Oro Nazionale Dei Decorati al Valor Militare Italiani e Stranieri dal 1793 ad oggi, con la pubblicazione di un ANNESSO. L’ultima indicazione aggiorna o annulla la precedente riguardante lo stesso argomento.

XI/6/927 – Progetti 2024/1 – Tema “Monte Marrone La prima Vittoria del Corpo Italiano di Liberazione: 31 marzo 1944 – 10 aprile 1944. Il suo significato strategico presso gli Alleati. 80° anniversario 1944 - 2024.Sono stati raccolti i materiali iconografici e le carte di riferimento. Fase Manoscritto 2

XI/6/928 – La Presidenza Nazionale con circolare apposita ha chiesto ai Soci eventuali candidature per le cariche istituzionali. La Circolare è stata inoltrata a tutti i componenti del CESVAM. I criteri per eventuali candidature come Rappresentanti del Cesvam sono: residenza a Roma; disponibilità di tempo almeno di 9 ore settimanali; capacità di lavoro e di realizzazione di ricerche/progetti di livello post universitario.

XI/6/929 – Il 9 dicembre 2024 a Bologna è stato presentato il 1 volume “Storia Militare della Guerra Russo-Ucraina.1917 -2014 Volume I, Palladium Edizioni, 2024. Autori Giovanni Cecini e Mirco Campochiari.

XI/6/930 – Progetto 2017/2 I soldati Italiani sulla testa di ponte di Anzio. Volume I Pubblicato. Volume II. Manoscritto 5 – in fase di completamento la revisione del testo generale.

XI/6/931 – La sessione di laurea invernale del Master di 1. Liv. in Storia Militare Contemporanea si è tenuta il 25 novembre 2024. Si sono laureati 6 candidati. Tutti hanno espresso il desiderio di avviare la collaborazione con il CESVAM (www.unicusano.it/master)

XI/6/932 – Progetto 2023/2 Divulgazione. Segnalibro. È stato edito il Segnalibro n. 1 riferito ai volumi del progetto 2020 e Progetto 2022 dedicati agli Ordinamenti. La distribuzione è gratuita. Contatti: editoria.cesvam@istitutonastroazzurro.org

XI/6/933 - Progetto 2021/1 Volume II Titolo: Africa Orientale Italiana. L’organizzazione Militare e la difesa dell’Impero. La Figura del Duca d’Aosta. Predisposta la parte militare. Bibliografia. In sviluppo il Capitolo dedicato al Duca d’Aosta. Fase Manoscritto 5

XI/6/934 - Progetti 2024/4 – Tema “Le Fosse Ardeatine. L’ordine è stato eseguito. I Decorati al Valore Militare e la Memoria. 80° anniversario 1944 -2024 Contributo al progetto è stato chiesto all’amico Aladino Lombardi, che ha assicurato di mettere a disposizione il suo archivio provato. Fase Manoscritto 2

XI/6/935 - La sessione di laurea invernale del Master di 1. Liv. in “Politica Militare Comparata dal 1945 ad oggi” Dottrina, Strategia, Armamenti si è tenuta il 25 novembre 2024. Si sono laureati 5 candidati. Anche i laureati di questo Master hanno espresso il desiderio di avviare la collaborazione con il CESVAM (www.unicusano.it/master)

XI/6/936 - Progetto 2023/2 Divulgazione. Segnalibro. È stato edito il Segnalibro n. 2 riferito ai volumi del progetto Università. La distribuzione è gratuita. Contatti: editoria.cesvam@istitutonastroazzurro.org

XI/6/937 – Club Ufficiali Marchigiani. Il tradizionale scambio di auguri si è tenuto presso la Casa dell’Aviatore, a Roma il 7 dicembre u.s. Nell’occasione è stato fatto il punto del Progetto 2022/2 Libano sulla raccolta delle testimoniane sulle Missioni di Pace.

XI/6/938 - La sessione di laurea invernale del Master di 1. Liv. in “Terrorismo ed antiterrorismo internazionale. Obiettivi, Piani Mezzi” si è tenuta il 25 novembre 2024. Si sono laureati 9 candidati. Tutti hanno espresso il desiderio di avviare la collaborazione con il CESVAM (www.unicusano.it/master) ed anche con le attività connesse al Canale You Tube diretto dal Dr. Giovanni Cecini.

XI/6/939 - Progetto 2021/1 – Volume I Titolo Africa Orientale Italiana. L’Impero Tra realtà e propaganda. Raccolta la monografia. Fase: Manoscritto 5

XI/6/940 - Progetto 2023/2 Divulgazione. Segnalibro. È stato edito il Segnalibro n. 3 riferito ai volumi del progetto 2016/2 Dizionario minimo della guerra di liberazione 1943-1945. La distribuzione è gratuita. Contatti: editoria.cesvam@istitutonastroazzurro.org

XI/6/941 – L’esame finale del Corso di approfondimento e specializzazione. in “Terrorismo ed Anti Terrorismo internazionale si è tenuto il 25 novembre 2024. (www.unicusano.it/master)

XI/6/942 –Progetto 2023/2 Divulgazione. È stato edito il Catalogo delle Edizioni a Stampa 2021 – 2014 del Centro Studi sul Valore Militare – CESVAM Riporta in 24 pagine con note tutte le 51 pubblicazioni che hanno visto la luce in questo decenni. Distribuzione gratuita. Richiedere a: centrostudicesvam@istitutonastroazzurro.org

XI/6/943 – Blog www.ilregnodelsud.blogspot.com. ha completato al 31 dicembre 2024 tutte le sue pubblicazioni per l’anno solare 2024

XI/6/944 - Gli articoli, note ed altro materiale per la rivista QUADERNI devono essere inviati alla Redazione (quaderni.cesvam@istitutonastroazzurro.org) entro il 15 febbraio 2025 p.v., per la valutazione e la preparazione del N. 1 del 2025.  

XI/6/945 – Il 31 dicembre 2024 termina la II sessione del CESVAM e l’anno solare. Ciò vuol dire che in base allo Statuto e Regolamento del CESVAM terminano tutte le collaborazioni in essere di tutti i Collaboratori Ricercatori ed Associati.  Con il mese di gennaio 2025 saranno rinnovate le ricerche in corso che si crede utile continuare e quindi i contatti con tutti gli interessati.

XI/6/946 - Progetto 2023/2 Divulgazione. Segnalibro. È stato edito il Segnalibro n. 4 riferito ai volumi del progetto 2020 Ordinamenti (Volume 2° Tomo I, Tomo II, Tomo III, Tomo IV. La distribuzione è gratuita. Contatti: editoria.cesvam@istitutonastroazzurro.org

XI/6/947 – Del precedente bollettino N.5/2024 esistono due edizioni. La prima, integrale, pubblicata su tutte le filiere informatiche in essere. La seconda sulle pagine CESVAM del Periodico.

XI/6/948 -. La sessione di laurea invernale del Master di 1. Liv. in “Storia Militare Contemporanea Dal 1973 al 1960 si è tenuta il 25 novembre 2024. Si sono laureati 5 candidati. Anche i laureati di questo Master hanno espresso il desiderio di avviare la collaborazione con il CESVAM (www.unicusano.it/master). In particolare con la collaborazione alla Rivista QUADERNI

XI/6/950 -- Prossimo INFOCESVAM (gennaio - febbraio) sarà pubblicato il 1 marzo 2025. I precedenti numeri di Infocesvam (dal gennaio 2020) sono pubblicati su www.cesvam.org e sul sito dell’Istituto del Nastro Azzurro/ comparto CESVAM. e sui vari blog sia storici e che geografici.

(a cura di Massimo Coltrinari)

giovedì 9 gennaio 2025

Corpo delle Regie Truppe Coloniali. Decorazioni


Sciumbasci del Regio Corpo delle Truppe Coloniali. 1938 Decorato di Medaglia d'Argento al Valore Militare. I Coloniali non potevano ambire alla Medaglia d'Oro al Valore Militare. Inoltre porta la Medaglia al Valor Militare per i Militari Indigeni delle Colonie italiane ( Modello Vittorio Emanuele III) . Per le truppe indigene non era ammesso la sostituzione delle Medaglie con i nastrini. 
 
Fonte Ministero della Guerra Regio Esercito Italiano, Calendario 1939  ( XVII - CVIII) Roma, SIM Servizio Informazioni Militari, 1940. 
Uffici Storici Esercito-Marina-Aeronautica, Costantino Scarpa - Paolo Sezanne, Le Decorazioni al Valore dei Regni di Sardegna e d'Italia, Roma 1976


La fotografia è stata scelta per la copertina del Volume " AFRICA ORIENTALE ITALIANA" VOLUME 2 in corso di pubblicazione ( info: editoria.cesvam@istitutonastroazzurro.org)

lunedì 30 dicembre 2024

testo della sentenza della Corte di Cassazione. Sacrario di Redipuglia. Vilipendio

 

Corte di Cassazione

Penale Sentenza Sezione. 3 Numero. 24271 Anno 2024

Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: CORBETTA STEFANO

Data Udienza: 09/05/2024


SENTENZA

sui ricorsi proposti da Owusu Frimpong Emmanuel, nato a Udine il 06/11/1993 Piras Matteo Antonio, nato a Latisana il 21/07/1994 avverso la sentenza del 11/07/2023 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; lette memoria e le conclusioni del difensore degli imputati, avv. Daniele Vidal del foro di Udine, che insiste per l'accoglimento dei ricorsi; lette la memoria e le conclusioni del difensore della parte civile Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, avv. Laura Ferretti del foro di Pordenone, che chiede la conferma della sentenza impugnata, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali, come da nota spese allegata.”


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Gorizia all'esito di giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la quale aveva condannato Emmanuel Owusu Frimpong e Mattia Antonio Piras alla pena ritenuta di giustizia, condizionalmente sospesa subordinatamente alla corresponsione del risarcimento del danno liquidato in favore della costituita parte civile, in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 408 cod. pen., perché, in concorso tra loro, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, realizzando ed interpretando un video musicale che li ritraeva mentre erano intenti a ballare e a cantare una canzone dal titolo "CSI - Chi sbaglia paga" all'interno dell'area del Sacrario militare di Redipuglia, ed, in particolare, sopra i gradoni ove sono sepolti i resti dei soldati caduti nella prima guerra mondale, e, in seguito, pubblicandolo on line su un canale YouTube, vilipendevano le tombe e il luogo che è destinato a mantenere viva ed onorata la memoria dei militari caduti. 2. Avverso l'indicata sentenza, gli imputati, per il ministero del comune difensore di fiducia, con il medesimo atto hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo: - con un primo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento soggettivo, in quanto la Corte di merito non ha affatto motivato in ordine alla sussistenza del dolo, essendosi unicamente focalizzata sulla conclamata sacralità del luogo in cui si è tenuta la condotta, e considerando la finalità di espressione artistica - e non già offensiva - che ha animato gli imputati; - con un secondo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen. per errata valutazione dell'elemento oggettivo, mancando una condotta di vilipendio, posto che i gli imputati si sono limitati a cantare una canzone, il cui contenuto, peraltro, non ha nulla di offensivo o di dispregiativo; - con un terzo motivo, la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 408 cod. pen., avendo la Corte d'appello fondato l'affermazione della penale responsabilità su elementi inconferenti, quali il pericolo di emulazione e la mancanza di autorizzazione alle riprese; - con un quarto motivo, l'illogicità della motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, trattandosi di soggetti incensurati e non avendo la Corte di merito valutato la condotta dell'imputato Owusu, il quale, in seguito, sui canali sodali, ha manifestato le proprie scuse;


- con un quinto motivo, la mancata esclusione della parte civile Associazione del Nastro Azzurro, la quale non ha alcuna specifica finalità connessa con il sacrario di Redipuglia, né con la memoria dei caduti, e l'abnormità della quantificazione del risarcimento del danno, che non è sorretta da alcuna motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono, nel complesso, infondati. 2. Cominciando dal secondo e dal terzo motivo - che rivestono priorità logica essendo diretti a contestare la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato - gli stessi sono infondati. 3. Il bene tutelato dalle fattispecie delittuose racchiuse nel Capo II del Titolo IV del Libro II del codice penale - ove è collocato l'art. 408 cod. pen. - va individuato, come chiaramente emerge dalla stessa intitolazione della rubrica, nella "pietà dei defunti", da intendersi nel senso di pietas: locuzione che designa quel diffuso e sentimento, individuale e collettivo, il quale si manifesta nel rispetto tributato ai defunti ed alle cose destinate al loro culto nei cimiteri e nei luoghi di sepoltura. La pietas per i defunti, in particolare, è un sentimento che attiene all'essere umano in quanto tale anche quando ha cessato di vivere, come proiezione ultraesistenziale della persona, e ciò indipendentemente dall'adesione a un particolare credo religioso, come, del resto, lascia chiaramente intendere la suddivisione dei Capi contenuti in questo Titolo, che distingue, appunto, i "Delitti contro le confessioni religiose" - rubrica introdotta dall'art. 10, comma 2, I. 24 febbraio 2006, n. 85, che ha sostituto la precedente "Delitti contro la religione dello Stato e dei culti ammessi" - dai "Delitti contro la pietà dei defunti". Se l'intero Capo ruota attorno al medesimo bene giuridico, emerge una partizione interna tra le prime incriminazioni (artt. 407 - 409 cod. pen.), il cui oggetto materiale è legato al culto dei defunti ed al sentimento di pietà che esso suscita, e le fattispecie successive (artt. 410-413 cod. pen.), poste a salvaguardia delle spoglie mortali e, quindi, del medesimo sentimento che le stesse evocano. In particolare, la condotta di vilipendio punita dall'art. 408 cod. pen. - che deve avvenire «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura» - ha ad oggetto «tombe, sepolcri o urne», oppure «cose destinate al culto dei defunti», quali croci, cappelle, immagini, lampade, fiori e tutti gli oggetti finalizzati alla memoria del defunto, ovvero cose destinate «a difesa o ad ornamento dei cimiteri», come muri, porte, monumenti, piante dei viali.


Di conseguenza, oggetto specifico della tutela apprestata dall'art. 408 cod. pen. è quel profilo della pietà dei defunti, che si declina attraverso il rispetto della sacralità del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie destinate al ricordo dei defunti. 4. L'elemento oggettivo del reato consiste in un'azione di "vilipendio", termine che compare in diverse disposizioni codicistiche di parte speciale - specie tra i delitti contro la personalità interna dello Stato (artt. 290, 291, 292), oltre che, appunto, tra i delitti raggruppati nel Titolo IV (oltre all'art. 402, dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 508 del 2000, gli artt. 403, 404 e 410)- , di cui però la legge non offre, in nessuna disposizione, la nozione. Come suggerito dalla Corte costituzionale con riferimento alla fattispecie prevista dall'art. 290 cod. pen., il termine "vilipendio" va inteso "secondo la comune accezione del termine", e "consiste nel tenere a vile", il che significa, con riferimento al delitto di vilipendio della Repubblica, "ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari della manifestazione (sent. n. 20 del 1974). Se, dunque, il vilipendio deve essere inteso nel suo significato letterale, le fattispecie che lo prevedono come elemento costitutivo del fatto sono delineate come reati a forma libera, stante la molteplicità di condotte attraverso cui può manifestarsi il sentimento di disprezzo, scherno o dileggio, cambiando unicamente, a seconda delle diverse disposizioni incriminatrici, l'oggetto su cui deve incidere la condotta di vilipendio.


5. Con specifico riguardo al delitto qui al vaglio, come questa Corte ha già avuto modo di rilevare, rientra certamente nell'ambito di operatività della fattispecie di cui all'art. 408 cod. pen. il compimento di atti di disprezzo su cose deposte nei luoghi destinati a dimora dei defunti ed aventi la funzione di evocare il sentimento di pietà nei loro confronti che rechino danno alle stesse, le lordino o vi imprimano segni grafici vilipendiosi ovvero ne comportino la rimozione, anche parziale, con eventuale sostituzione con altre diverse per significato, origine e rilevanza sociale (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-01; Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, Rv. 168901). Inoltre, come si desume dalla locuzione impiegata nell'art. 408 cod. pen. - la quale incrimina il vilipendio "di", e non "su", tombe, sepolcri o urne, cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ad ornamento dei cimiteri - assumono penale rilevanza anche semplici espressioni verbali o comportamenti che non ricadano sulla cosa in modo tale da produrne una modificazione esteriore visibile, purché,ovviamente, meritino l'appellativo di "vilipendio", ossia esprimano disprezzo o profanazione verso le cose poste nei luoghi di sepoltura indicate dalla norma.


6. Va doverosamente precisato che spetta al giudice il compito di uniformare la previsione astratta di reato al principio di offensività: esigenza tanto più avvertita quanto più la condotta punibile sia individuata dal legislatore mediante l'impiego di termini aventi un'ampia latitudine semantica, quale certamente è il "vilipendio". Come costantemente predicato dalla Corte costituzionale, il principio di offensività - la cui matrice costituzionale è ricavabile dall'art. 25, secondo comma, Cost. (sentenza n. 211 del 2022), in una lettura sistematica cui fa da sfondo l'«insieme dei valori connessi alla dignità umana» (sentenze n. 225 del 2008 e n. 263 del 2000) - opera su due piani distinti: da un lato (offensività "in astratto"), come precetto rivolto al legislatore, il quale non può sottoporre a pena fatti che, nella loro configurazione astratta, non esprimano un contenuto offensivo di beni o interessi ritenuti meritevoli di protezione; dall'altro (offensività "in concreto"), come criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, il quale, nella verifica della riconducibilità della singola fattispecie concreta al paradigma punitivo astratto, deve escludere dall'area del penalmente rilevante quei fatti che, sebbene formalmente conformi al tipo legale, in concreto si rilevino inidonei a ledere o a mettere in pericolo il bene tutelato (cfr., ex multis, sentenze n. 139 del 2023, n. 211 del 2022, n. 278 e n. 141 del 2019, n. 109 del 2016, n. 265 del 2005, n. 263 del 2000 e n. 360 del 1995). Di conseguenza, come affermato la Corte costituzionale, «il compito di uniformare la figura criminosa al principio di offensività nella concretezza applicativa resta affidato al giudice ordinario, nell'esercizio del proprio potere ermeneutico (offensività "in concreto"). Esso - rimanendo impegnato ad una lettura "teleologicamente orientata" degli elementi di fattispecie, tanto più attenta quanto più le formule verbali impiegate dal legislatore appaiano, in sé, anodine o polisense - dovrà segnatamente evitare che l'area di operatività dell'incriminazione si espanda a condotte prive di un'apprezzabile potenzialità lesiva» (sentenza n. 225 del 2008). Nella ricognizione, nel singolo caso, del "vilipendio" penalmente rilevante ai sensi dell'art. 408 cod. pen., il giudice deve perciò valutare la condotta con riferimento al bene giuridico tutelato dalla norma, come sopra definito, e accertare che i gesti o le espressioni, anche se non diretti immediatamente contro le res contemplate dalla norma, producano, in concreto, la lesione del rispetto del luogo di sepoltura e delle cose mortuarie, e, quindi, del senso di pietà ispirato dal ricordo del defunto che necessariamente ad esso consegue.


7. Venendo al caso in esame, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi indicati, avendo ravvisato il "vilipendio" di tombe nel fatto — insindacabilmente accertato nel giudizio di merito - che due imputati aveva posto in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe di centomila caduti di guerra, che trovano la loro collocazione funeraria nel sacrario di Redipuglia. Si tratta, all'evidenza, di una condotta che, anche in relazione alla specificità del luogo, avente natura di monumento nazionale della Grande Guerra, appare chiaramente e inequivocabilmente espressiva di un sentimento di disprezzo di quel luogo di sepoltura, concretamente lesivo del senso di pietà ispirato dal ricordo delle migliaia di soldati caduti in guerra, le cui spoglie ivi riposano.


8. In conclusione, deve perciò ritenersi che integra il delitto di cui all'art. 408 cod. pen. lacondotta di chi, all'interno di un sacrario militare monumentale, pone in essere un ballo a ritmo di rap sopra le tombe dei caduti cantando una canzone al fine di realizzare ed interpretare un video musicale poi diffuso attraverso Internet.


9. Il primo motivo è parimenti infondato.


9.1. Si rammenta che, come condivisibilmente affermato da questa Sezione, il reato di vilipendio delle tombe di cui all'art. 408 cod. pen. è punito a titolo di dolo generico, sicché basta la coscienza e volontà del vilipendio stesso insieme con la consapevolezza del particolare carattere del luogo richiesto dalla norma, quale cimitero o altro luogo di sepoltura, essendo pertanto irrilevante il movente dell'azione, né essendo necessaria l'intenzione di offendere la memoria di un determinato defunto (Sez. 3, n. 43093 del 30/09/2021, Albertario, Rv. 282298-02), e la circostanza che la condotta sia avvenuta non per arrecare offesa al defunto, ma alla persona che aveva fatto sistemare la tomba per onorarlo e ricordarlo (Sez. 3 n. 4038, del 29/03/1985, Moraschi, cit.). Invero, nella descrizione del fatto oggetto di incriminazione non compaiono segni linguistici che denotano il dolo specifico ("al fine di", "allo scopo di"), di talché la finalità perseguita dall'agente risulta del tutto ininfluente ai fini della sussistenza del reato, così come irrilevante è il movente dell'azione, che rimane confinato nella sfera interiore dell'agente e che può rilevare ex art. 133, comma 2, n. 1 cod. pen. Oltre a ciò, l'agente deve rappresentarsi che l'azione di vilipendio sulle res indicate dalla norma avviene «in cimiteri o altri luoghi di sepoltura», come espressamente prevede il testo dell'art. 408 cod. pen.

9.2. Facendo corretta applicazione del principio ora richiamato, la Corte di merito, con una motivazione che certamente non può dirsi manifestamente illogica, ha ravvisato il dolo, evidenziando che il contesto di particolare solennità del monumento, ricco di riferimenti storici ai fatti per i quali è stato istituito, non consente di ipotizzare che i due imputati potessero ignorare che ivi riposano migliaia di salme, alla cui memoria, appunto, è stato edificato il sacrario, e, dunque, che non avessero consapevolezza di trovarsi in un luogo di sepoltura, e del fatto che l'azione dagli stessi compiuta - ossia il ballare a ritmo di rap - era posta in essere sulle tombe dei soldati, a nulla rilevando l'asserita finalità di espressione artistica che avrebbe animato gli imputati. 10. Il quarto motivo è inammissibile. La Corte di merito ha motivatamente escluso i presupposti integranti i presupposti delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., non ravvisando, nel caso concreto, alcun elemento tale da giustificare una mitigazione della pena, in ciò facendo corretta applicazione del principio, qui da confermare, secondo cui l'applicazione delle circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590). Sul punto, il motivo è, oltretutto, generico, in quanto, per un verso, l'incensuratezza, per espresso dettato normativo, non può da sola giustificare l'applicazione delle attenuanti in esame, e, per altro verso, la circostanza che l'imputato avrebbe manifestato delle scuse tramite i canali social è smentito da quanto emerge dalla sentenza (cfr. p. 7), secondo cui, invece, gli imputati non hanno mostrato alcun segno di resipiscenza per l'accaduto, esprimendo, in più occasioni, la scarsa consapevolezza delle loro azioni.


Il quinto motivo (ricorso contro la costituzione dell’Istituto del Nastro azzurro a costituirsi parte civile) è inammissibile. Invero, premesso che non risulta - né i ricorrenti l'hanno anche solo allegato - che, con l'atto di appello, era stata impugnata l'ordinanza di ammissione di costituzione di parte civile, in ogni caso la Corte di merito ha evidenziato che lo statuto dell'Istituto del Nastro Azzurro fra Combattenti Decorati al Valor Militare, eretto in Ente Morale con R.D. 31 maggio 1928, n. 1308, riporta, tra le finalità proprie dell'ente, la tutela delle virtù militari italiane, dell'amore per la Patria e la sensibilizzazione della coscienza dei doveri verso la Patria delle giovani generazioni, e, nell'ambito di tali scopi, rientra certamente la tutela del ricordo dei caduti per la Patria, oltre che il rispetto dei luoghi in cui sono sepolti i militari caduti per la Patria stessa.”


Quanto, infine, alla contestazione del quantum del danno, la Corte di merito, con una valutazione di fatto certamente non illogica, né arbitraria, ha ribadito la congruità dell'importo liquidato dal Tribunale sulla base sia dei connotati di grave offensività della condotta, realizzata all'interno di un momento storico nazionale, sia del fatto che il video, ritraente l'azione vilipendiosa, è stato poi diffuso sul web e così proposto a un numero illimitato di persone, con il rischio di condotte di emulazione. In ogni caso, i ricorrenti deducono censure di contenuto fattuale e, comunque, generiche, che, quindi, non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità 12.

Al rigetto dei ricorsi consegue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge.


P.Q.M.


Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.


Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese in favore della parte civile, che liquida in complessivi 3.686,00 euro, oltre oneri di legge. Così deciso il 09/05/2024.